
Responsabilità ambientale e inquinamento
Contrariamente a quanto si può pensare, il rischio di danno ambientale coinvolge potenzialmente tutte le aziende. La maggior parte di esse non ha una copertura adeguata in questo senso perché spesso sottovaluta i propri rischi o non è interessata a coprirli, ma è opportuno segnalare che quasi tutti i settori d’impresa dovrebbero pensare ad assicurarsi per i rischi da inquinamento ambientale perché la responsabilità è – in questi casi – sempre oggettiva, ovvero prescinde dalla colpa. Il rischio può anche essere basso, almeno per determinate categorie, ma l’impatto economico, in caso di danno, può essere enorme.
Per inquinamento si intende ogni modifica della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali in acqua, aria, suolo e sottosuolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate e/o disperse nell’area in cui l’Assicurato svolge la sua attività.
L’inquinamento è suddiviso in :
- Inquinamento improvviso/accidentale: sebbene non sia facilmente definibile o interpretabile, in linea generale potrebbe essere causato da rotture, guasti (ad. es. di impianti di trattamento), errori umani (errata manovra), incendio e/o esposizione. La data dell’evento è in questo caso certa, la sua durata è tendenzialmente breve.
- Inquinamento progressivo/graduale: in questo caso si intendono fenomeni di dispersione, prolungati nel tempo, di sostanze inquinanti (causati , ad esempio, dalla foratura di un serbatoio interrato, da perdite attraverso la reste fognaria e simili). La datazione dell’evento inquinante è incerta poiché la scoperta della contaminazione può avvenire anche mesi dopo l’inizio dell’inquinamento.
Numerosi sono i fattori che possono incidere sull’inquinamento: l’attività svolta dall’azienda, la storia del sito e le caratteristiche degli impianti ivi presenti (nonché le caratteristiche di suolo e sottosuolo), le sostanze stoccate, la presenza di persone/cose o specie protette.
In caso di danno, l’azienda ha l’obbligo di autodenuncia alle autorità. Deve inoltre immediatamente attivarsi per effettuare la messa in sicurezza d’emergenza e ha la responsabilità nella scelta dei partner tecnici e delle scelte effettuate in tal senso. Tra le conseguenze occorrerà considerare anche la durata della bonifica (imposta dalle autorità) e il suo impatto economico.
La responsabilità dell’impresa è di due tipi, civile/da interruzione di attività (prevede l’obbligo al risarcimento del danno a terzi) e ambientale (obbligo di bonifica e ripristino di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, specie e habitat naturali).
Per assicurarsi contro questi rischi, la maggior parte delle imprese opta per l’estensione inquinamento accidentale su polizza di Responsabilità Civile terzi ma questa è, nella maggioranza dei casi, non sufficiente a coprire le necessità di questi eventi, in quanto non prevede il rimborso delle spese di bonifica all’interno del sito (sia per inquinamento improvviso che graduale) e quelle di bonifica esterne al sito, causate da inquinamento graduale o da inquinamento improvviso ma non accidentale. Inoltre, spesso in queste garanzie manca qualunque riferimento alla normativa ambientale e un’appropriata valutazione tecnica per definirne l’effettiva adeguatezza: ne consegue che può diventare assai complesso comprendere se i sinistri siano risarcibili.
La polizza di Responsabilità Ambientale/ Inquinamento opera invece nella seguente maniera, coprendo sia l’inquinamento accidentale/improvviso sia l’inquinamento graduale/progressivo e in particolare:
- Danni a terzi (cose e persone)
- Danni da interruzione di attività (su richiesta, anche dell’assicurato stesso e non solo quelle di terzi).
- Spese per gli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino delle matrici ambientali, sia all’interno sia all’esterno del sito assicurato.
- Spese di pubblicità e comunicazione (spesso affidate a società specialistiche).
Tale polizza prevede inoltre la retroattività. L’assicuratore, infatti, si impegna a tenere indenne l’assicurato per i danni che questo sia tenuto a pagare derivanti da eventi di inquinamento che siano iniziati prima della data di decorrenza della polizza (formula claims made). Tra le garanzie opzionali si annoverano:
- Decontaminazione di mobili e immobili all’interno del sito assicurato.
- Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi.
E’ possibile infatti assicurarsi per la responsabilità ambientale dei propri insediamenti, ma si può anche coprire la propria responsabilità per attività svolte presso siti terzi.
La maggior parte delle Compagnie mette a disposizione dell’assicurato una squadra di esperti di pronto intervento, attivi 24 ore su 24 e che operano in emergenza, oltre ad una rete di professionisti (periti, avvocati, società di bonifica, società di consulenza ambientale) che gestiscono e aiutano l’Assicurato nella gestione delle criticità.
CARE, in contatto con le maggiori compagnie assicuratici esperte in rischi ambientali in Italia e all’estero, è in grado di fornire le soluzioni assicurative più efficaci e su misura per questi rischi così complessi e potenzialmente dannosi.