Trasporti e logistica

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Trasporti e logistica

Le coperture assicurative in questo ambito specialistico sono storicamente una parte molto rilevante dell’attività di CARE come broker internazionale. Una parte consistente del nostro portafoglio clienti è  infatti costituita da spedizionieri, operatori di trasporto e logistica e aziende produttrici e in questo campo possiamo quindi vantare un’esperienza e delle competenze difficilmente  riscontrabili altrove sul mercato assicurativo italiano. Come corrispondenti dei Lloyd’s di Londra, per il ramo trasporti abbiamo il privilegio di collaborare quotidianamente con le principali Compagnie assicurative specializzate, nazionali e internazionali, e ciò ci consente di detenere un notevole potere contrattuale per negoziare al meglio dei prodotti su misura per i nostri Clienti.  Un ulteriore valore aggiunto offerto da CARE in questo settore è quello delle consulenze e delle revisioni contrattuali nell’ambito dei bandi di gara d’appalto degli spedizionieri o nelle loro relazioni con terzi: queste vengono realizzate dai nostri specialisti legali e assicurativi tenendo conto delle necessità particolari dei singoli operatori e consentono di identificare rischi non assicurati e negoziare coperture aggiuntive a tutela del cliente. In un ambito economico di proporzioni geografiche planetarie come quello in questione, la reperibilità di un assicuratore è fondamentale. Per questo motivo, all’interno di CARE, un dipartimento di specialisti segue esclusivamente  il settore Trasporti&Logistica nella stipula delle polizze, nell’operatività internazionale quotidiana  (emissione di certificati, assistenza nella documentazione di viaggio, consulenza per spedizioni speciali o in aree geografiche particolari) e nella gestione dei sinistri. Tutto questo è nel solo interesse del Cliente (sia esso uno spedizioniere, un vettore o un’azienda produttiva),  che può così contare su un sostegno prezioso e competente in un ambito spesso complesso e pieno di insidie.

Le merci soggette a trasporto sono per loro natura soggette a rischi e possono essere esposte a danni di vario genere, compresa la loro perdita parziale o totale. Le coperture assicurative dello spedizioniere spesso tutelano quest’ultimo esclusivamente per la responsabilità vettoriale, ma non coprono tutti i tipi di rischio e il valore integrale della merce trasportata. Tipicamente, quindi, coloro che affidano le proprie merci ad uno spedizioniere possiedono l’errata convinzione che questi debba rispondere in toto del perimetro (perdita, furto, distruzione etc.) della merce stessa. In realtà lo spedizioniere e/o il vettore operano con una responsabilità limitata, prevista da convenzioni nazionali e internazionali che regolano il trasporto. In particolare – dati aggiornati al 2022:

  • Trasporto terrestre (CMR: accordi di Ginevra o leggi locali)

    o          Domestico : 1€/kg lordo

    o          Internazionale: 8,33 DSP*/chilo lordo di merce

    Trasporto marittimo (Accordi di Bruxelles e poi regole di Visby/L’Aia)

    o          Domestico: il rimborso non può eccedere € 103,29 per unità di carico

    o          Internazionale: 666,67 DSP*/pacco or 2DSP*/chilo lordo di merce

    Trasporto aereo (Accordi di Montréal e Varsavia)

    o          Domestico: 22DSP*/kg

    o          Internazionale: 22 DSP*/kg lordo di merce (Montréal)

*DSP : questo acronimo (Diritto Speciale di Prelievo) indica un’unità di misura ricavata tenendo conto di un paniere di valute stabilite dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore di un diritto speciale di prelievo è verificabile sul quotidiano Il Sole 24 ore nella pagina dei cambi ). 

Il trasporto ferroviario, come pure il multimodale, è anch’esso regolato da convenzioni. Tali limiti evidenziano come sia opportuno provvedere ad una copertura assicurativa volta a tutelare i danni che le merci potrebbero subire: si tratta della nota formula All Risks (inglese “tutti i rischi”).

 

ALL RISKS

  • Tale tipologia di polizza consente di assicurare le merci trasportate e copre sia i danni totali sia il danneggiamento parziale verificatosi nel corso del trasferimento da un punto all’altro, con vari mezzi di trasporto e indipendentemente dalla tipologia di carico (alla rinfusa, in container, imballati etc). Questa garanzia prevede il risarcimento anche per il furto totale, il furto parziale, la manomissione, la mancata consegna, il contatto con sostanze contaminanti del carico (include l’allagamento), il colaggio e le spese conseguenti ad avaria generale. Nelle polizze All Risks è fondamentale la determinazione del valore assicurabile: nel calcolo di quest’ultimo è anche utile aggiungere una percentuale di “utile sperabile” derivante dalla vendita della merce  (utile non più realizzabile a seguito della perdita), che normalmente è del 10 per cento ma può essere anche superiore. Vanno inoltre considerate le spese accessorie di imballaggio, nolo, premio assicurativo , diritti doganali.

La copertura All risks prevede tuttavia anche alcune esclusioni, quali il vizio intrinseco della merce: queste eccezioni sono regolate dalle Institute Cargo Clauses (in particolare dalla classe “A”), la cui diffusione è stata favorita dall’influenza esercitata dal mercato inglese.

Oltre alla copertura All Risks, CARE dispone di altre garanzie supplementari, che rendono i nostri prodotti estremamente flessibili e personalizzabili.

 

DANNI DA RITARDO

Questa tipologia di danno è normalmente esclusa dalle polizze All Risks ma può essere inserita nella sezione di Responsabilità.  Tale garanzia prevede non solo – quindi – i danni materiali e diretti alle merci ma anche quei danni pecuniari e finanziari conseguenti ad una ritardata esecuzione del trasporto.

 

DANNI CONSEQUENZIALI (INDIRETTI)

I danni indiretti sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi. Si possono distinguere i danni materiali e i danni da interruzione di esercizio. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso (si pensi ad  una partita di merce deperibile – frutta, ad es., che si danneggia a causa di una ritardata consegna). Nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso. Si possono anche assicurare le penalità eventualmente previste da un contratto in caso di mancata osservanza dei termini di consegna.

 

ERRORI PROFESSIONALI E/O OMISSIONI

Lo spedizioniere non deve rispondere solo per le perdite o i danni materiali diretti cagionati alle merci trasportate, ma anche di altre perdite pecuniarie subìte dall’avente diritto a seguito di inadempimenti contrattuali; rientrano in tale categoria le erronee esecuzioni delle spedizioni (per esempio, un errato inoltro) e le erronee o mancate compilazioni dei documenti (polizze di carico) che siano in stretto collegamento con l’esecuzione di ordini di trasporto. Inserendo tale garanzia nella polizza di RC, lo spedizioniere è  coperto per le proprie responsabilità professionali.

 

COPERTURA MAGAZZINO

E’ possibile assicurare su base all risks la merce a magazzino durante le attività di stoccaggio (anche temporaneo). Tale garanzia coprirà in caso di danni da furto, ammanchi di magazzino, eventi atmosferici, eventi sociopolitici, incendio, scoppio, merci in refrigerazione, etc.

 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Inserendo questa garanzia il soggetto si assicura per la mancata o cattiva esecuzione di un contratto.

 

RESPONSABILITA’ DEL NOLEGGIATORE

Si tratta di un tipo particolare di assicurazione marittima.  Una polizza di questo tipo offre una copertura su misura per soddisfare le singole esigenze di aziende che noleggiano delle navi o altri natanti per il trasporto di merci o per svolgere le loro attività. La maggior parte delle navi sono infatti noleggiate a tempo o a viaggio tramite un contratto. In entrambi i casi chi noleggia una nave si assume delle responsabilità, nei confronti dell’armatore, contro i danni causati alla nave stessa (o allo scafo) nel corso del trasporto, della movimentazione delle merci o di danni conseguenti alla scelta di un porto non sicuro, cattivo ancoraggio, etc. Inoltre il noleggiatore diviene, in modo simile all’armatore,  responsabile per danni di inquinamento, per danni alle merci, etc. Un’altra area di esposizione di rischio sono i danni causati alla nave dagli scaricatori durante le fasi di carico e scarico. In questo caso gli armatori potranno chiedere il risarcimento dei danni sia direttamente agli scaricatori – per negligenza – sia a chi abbia stipulato il contratto di noleggio. Tutti i noleggiatori richiedono una copertura per i danni allo scafo e per altre responsabilità. La cosiddetta assicurazione delle responsabilità del noleggiatore prevede la copertura di tali rischi.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE AEROMOBILI NON DI PROPRIETA’

Come nel caso della garanzia qui sopra, se un’azienda o uno dei suoi dipendenti decide di noleggiare un aereo potrebbe essere esposta a responsabilità varie in caso di incidenti e/o altri tipi di evento. Questa polizza, nota come Assicurazione di Responsabilità civile aeromobili non di proprietà, fornisce copertura nel caso in cui una società, un’azienda, un individuo, siano ritenuti legalmente responsabili per lesioni e/o danni alle proprietà di terzi a seguito di un evento  dannoso che veda l’utilizzo di un aeromobile a noleggio da parte del soggetto assicurato. Nello specifico, la polizza copre aeromobili che sono utilizzati da soggetti terzi come nel caso, appunto, del contratto a noleggio.  Trattasi di responsabilità contingenti in quanto l’utente non si serve di un  proprio equipaggio e non è direttamente coinvolto in operazioni di manutenzione e uso del velivolo.

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