Diritto di surroga
Cardine del diritto delle assicurazioni, in relazione al ramo danni, è il principio indennitario, secondo il quale la finalità del pagamento dell’indennizzo è la reintegrazione della perdita subìta dall’assicurato; da ciò deriva che il versamento di tale somma non può comportare un lucro per lo stesso. L’indennizzo, pertanto, non può essere superiore al danno patito. Ai sensi dell’art. 1916 c.c., l’assicuratore, dopo aver corrisposto l’indennità dovuta, è surrogato nei diritti vantati dall’assicurato verso il terzo responsabile (ovviamente sino all’ammontare dell’indennità versata). La norma, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, contempla un’ipotesi di successione a titolo particolare nel credito, ex artt. 1260 e ss. c.c.. Si è a lungo dibattuto sulle ragioni storiche che hanno determinato la stesura della previsione in esame, chiedendosi se fossero connesse alla tutela del principio indennitario oppure rispondessero ad un principio di responsabilità, finalizzato ad evitare che il terzo responsabile traesse vantaggio dall’assicurazione altrui.
I presupposti per l’esercizio del diritto di surroga, da parte dell’assicuratore, sono tre (due positivi e uno negativo):
- Sussistenza di un terzo responsabile nei confronti dell’assicurato;
- Corresponsione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore;
- Danno non imputabile a figli, coniuge, affini, affiliati, parenti, ascendenti che convivano stabilmente con l’assicurato (eccetto per le ipotesi di dolo).
Secondo giurisprudenza recente, la surroga non opera automaticamente , essendo necessaria a tal fine una dichiarazione di volontà dell’assicuratore diretta al terzo responsabile. In seguito alla comunicazione di cui sopra, il danneggiato perde il diritto di pretendere il risarcimento dal responsabile fino alla concorrenza dell’ammontare della surroga e tale legittimazione si trasferisce all’assicuratore. Se l’assicuratore non si avvale di questa facoltà, al danneggiato spetta il risarcimento integrale del danno e il responsabile non può opporgli l’avvenuto pagamento dell’indennità.
La rinuncia alla surroga (o rinuncia alla rivalsa)
L’assicuratore può rinunciare al diritto conferitogli dall’art. 1916 c.c., sia prima della conclusione del contratto, sia successivamente al sub-ingresso nei diritti dell’assicurato ( ipotesi di remissione del debito, ai sensi degli artt. 1236 e ss. c.c.). In passato, parte della dottrina ha tacciato di nullità quelle clausole volte alla preventiva rinuncia al diritto di surrogazione, ritenendo che violassero il principio indennitario (di ordine pubblico) e determinassero un aumento dei premi, a discapito degli assicurati. Dottrina e giurisprudenza maggioritarie, però, ritengono che la norma in esame sia derogabile dalle parti. L’art. 1916 c.c., secondo questa dominante scuola di pensiero, sarebbe una norma eccezionale e non discendente dai principi generali del diritto. Secondo la dottrina prevalente, infatti, possono essere considerati di ordine pubblico soltanto quei diritti inderogabili e discendenti dalle norme cogenti. Lo scopo della disposizione in esame deve essere rinvenuto nella necessità di ricondurre l’indennità assicurativa nel suo corretto ammontare, scongiurando l’ipotesi che l’assicurato percepisca due volte l’indennizzo.
Il diritto alla rivalsa è una facoltà dell’assicuratore, quindi, il quale può rinunciarvi ove lo ritenga opportuno, poichè non si tratta di un principio di ordine pubblico; a riprova di ciò, vi sarebbe la mancata inclusione dell’art. 1916 c.c. nell’elenco di norme di ordine pubblico di cui all’art. 1932 c.c. Gli esperti, peraltro, evidenziano come la preventiva rinuncia al diritto di cui all’art. 1916 c.c. non comporti un aumento dei premi, dal momento che ormai la maggior parte delle compagnie assicurative rinuncia alla surroga senza richiedere il pagamento di un sovrappremio.
Nonostante l’opinione dominante, alcuni dubbi permangono in relazione alla possibilità di derogare al principio indennitario.
(Erica Larotonda)