Franco Fabbrica: non è tutto oro ciò che luccica

Scritto originariamente in data 16 marzo 2021

Durante il convegno Shipping, Forwarding & Logistics, cui abbiamo preso parte come di consueto quali uditori, si è discusso anche dell’ampio utilizzo, da parte delle imprese italiane, del termine di resa Ex Works (EXW), o Franco Fabbrica. La presidente di Fedespedi, Silvia Moretto, ha criticato questa pratica diffusa, sia per ragioni connesse alle insidie nascoste nella sua applicazione, sia per la sua attitudine a penalizzare il settore della logistica a livello nazionale. Indipendentemente dalle valutazioni più commerciali, vale la pena esaminare questo termine di resa e scoprire quali siano le sue criticità dal punto di vista operativo.

E’ senza dubbio vero che il termine di resa Ex Works è una delle Incoterms più utilizzate dalle imprese italiane. La scelta di usufruire di questa resa in così larga misura deriva dal fatto che la stessa pone in capo al venditore/esportatore un’unica obbligazione: la messa a disposizione della merce, in luogo concordato e con i documenti necessari al trasporto. Ogni altro obbligo, e quindi ogni altro rischio, grava sul compratore.

Ma il Franco Fabbrica cela anche dei rischi, spesso sottovalutati.

Il primo aspetto problematico riguarda le operazioni di carico della merce: il venditore non è tenuto a svolgerle, ma spesso, nella pratica, è lo stesso ad occuparsene (anche perché è più agevole per lui gestire tali operazioni).Tale attività però non rientra tra quelle concordate in sede contrattuale e potrebbe dare adito a contrasti in merito alla responsabilità per il danneggiamento della merce durante tali attività. Chiaramente il rischio concerne la sussistenza o meno di una copertura assicurativa. Potrebbe essere opportuno, accanto all’acronimo del termine di resa, riportare la dicitura “loaded”, per far rientrare le operazioni di carico tra quelle poste in essere dal venditore e, dunque, assicurate.

Altre problematiche insorgono con riferimento alla compilazione della Lettera di vettura internazionale e all’adempimento delle pratiche doganali. Queste ultime non gravano sul venditore, ma qualora lo stesso dovesse trovarsi costretto a tali adempimenti, sarà utile che aggiungesse la dicitura “cleared for export”, sempre accanto alla sigla del termine di resa, in modo da includere tali attività nella copertura assicurativa.

Un aspetto controverso, derivante dall’applicazione dell’Ex Works, concerne il regime di imponibilità fiscale La vendita internazionale in Franco Fabbrica è un’esportazione indiretta: spetta al cessionario occuparsi dell’esportazione, dopo il ritiro della merce, ma qualora ciò non accadesse, il venditore potrebbe rimanere sprovvisto dei documenti che provano l’avvenuta esportazione (cfr. art. 8, lett. b, d. P.R. n. 673/72).

L’art. 1685 c.c., infine, annovera tra i diritti del mittente, quello al c.d. contrordine (“Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine”). L’applicazione al trasporto della resa Franco Fabbrica, però, non consente l’esercizio di questo diritto in capo al venditore, non essendo quest’ultimo a scegliere e, quindi, ad instaurare un rapporto con il vettore.

Non è poi da sottovalutare l’aspetto assicurativo. La copertura trasporti, con termini di resa EXW, è in capo al destinatario come tutto il resto e questo non consente all’esportatore adeguato controllo della situazione in caso di danni e potenziali difficoltà con la controparte. Né è possibile, ovviamente, fosse anche per tutelarsi da eventuali controversie con l’acquirente e la sua assicurazione o per ragioni commerciali, stipulare un’ulteriore copertura merci a proprio nome.

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