Il tacito rinnovo è una procedura di rinnovo automatico della polizza. In particolare, quando è presente una clausola che implica il tacito rinnovo, la copertura assicurativa fornita dal contratto che include la clausola, si protrae automaticamente per i 12 mesi successivi alla data di scadenza. Ciò, chiaramente, in assenza di regolare disdetta da parte dell’assicurato. Con il Decreto Sviluppo del Governo Monti, del 2012, l’utilizzo di tali clausole è stato limitato alle assicurazioni del ramo danni. Mentre è stata esclusa la possibilità di includere, nelle polizze rc auto obbligatorie (veicoli a motore e natanti), la clausola di tacito rinnovo. La nuova legislazione ha raggiunto, in questo modo, un duplice scopo: da una parte, ha conferito una maggior libertà di scelta ai consumatori, dall’altra li ha sgravati dall’onere di un’eventuale disdetta.
Una nuova minaccia all’orizzonte?
Benché non ancora approvato, il ddl concorrenza 2017 (testo 2085-B) ha già seminato il panico tra i consumatori. Si è, infatti, diffuso il timore che venisse nuovamente introdotto il tacito rinnovo in relazione alle polizze rc auto obbligatorie. In realtà, tutto resterebbe invariato per quanto riguarda i sopra citati contratti assicurativi. Il divieto di tacito rinnovo, anzi, risulterebbe esteso anche alle polizze rc auto non obbligatorie (se stipulate direttamente dall’assicurato) in virtù di una modifica apportata all’art. 170-bis del codice delle assicurazioni private. La confusione è nata dall’iniziale approvazione di un articolo recante il divieto di tacito rinnovo per le polizze danni non obbligatorie. La formulazione dell’emendamento è stata tacciata di essere restrittiva della libertà dei consumatori: avrebbe, infatti, ridotto il numero delle polizze verso cui si orienta, di norma, la scelta del consumatore. Per ogni valutazione ulteriore, non resta che attendere l’approvazione definitiva del ddl concorrenza.
(Erica Larotonda)